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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.022.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
6.022.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali)

  1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «offre un servizio di ritiro e acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni.» sono sostituite con le seguenti: «organizza delle procedure concorsuali a cadenza di norma trimestrale, mediante le quali assegna agli operatori selezionati ed in relazione all'energia elettrica prodotta da impianti da fonte rinnovabile, differenziando tra nuovi ed esistenti, il diritto a stipulare dei contratti alle differenze rispetto al prezzo del mercato del giorno prima di lungo termine e di durate anche fino a 25 anni.»;

   b) al comma 2 le parole: «senza oneri a carico del proprio bilancio,» sono soppresse;

   c) al comma 2 le parole: «di vendita dell'energia elettrica da fonte rinnovabile ritirata ai sensi del comma 1 del presente articolo di durata pari a quella dei contratti di acquisto di cui al medesimo comma 1» sono sostituite con le seguenti: «alle differenze con i clienti finali selezionati mediante procedura concorsuale e per l'energia elettrica di cui al comma 1, aventi durate fino a 10 anni e non inferiori ai tre anni»;

   d) al comma 3 la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

   e) al comma 3, lettera a), le parole: «di vendita» sono soppresse;

   f) al comma 3, lettera a), le parole: «nonché in coerenza con i» sono sostituite dalle seguenti: «a prezzi non superiori ai»;

   g) al comma 3, lettera b), le parole: «può cedere l'» sono sostituite dalle seguenti: «assegna, a valere dal primo gennaio 2022, tramite la stipulazione di contratti alle differenze, i diritti relativi all'»;

   h) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «6 maggio 2003, e ai clienti» sono aggiunte le seguenti: «, con riserva di due Terawattora,»;

   i) al comma 3, lettera c), le parole: «cede l'» sono sostituite dalle seguenti: «assegna i diritti dell'»;

   j) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. In caso di mancato rispetto del termine di cui ai commi 3 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».