Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: nella misura del 25 per cento con le seguenti: nella misura del 27 per cento;
b) al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) il comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive e il totale delle operazioni passive, al netto delle accise versate e dell'Iva indicata nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, presentate, ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i periodi indicati al comma 2.»;
c) aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Il maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, valutato in 400 milioni di euro nel 2022, è destinato al Fondo per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 33 del presente decreto.
Conseguentemente:
a) all'articolo 33:
1) al comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 900 milioni;
2) sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi degli articoli 55 e 58.;
b) all'articolo 58, comma 4:
1) all'alinea, sostituire le parole: 16.702.778.500 euro per l'anno 2022 con le seguenti: 17.122.778.500 euro per l'anno 2022;
2) alla lettera c), sostituire le parole: 6.508 milioni con le seguenti: 7.908 milioni.