Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 10, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b):
1) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Entro i suddetti limiti di massa complessiva, il trasporto può essere effettuato con autoveicoli o complessi di autoveicoli isolati aventi un numero di assi superiore a quello indicato.»;
2) al terzo periodo dopo le parole: «complessi di veicoli a otto» sono inserite le seguenti: «o più»;
b) al comma 10-bis, primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» sono inserite le seguenti: «contenente anche le necessarie disposizioni transitorie di attuazione».