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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 52.03.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/06/2022  [ apri ]
52.03. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Misure in materia di società benefit)

  1. Le somme in conto residui di cui all'articolo 38-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate, per l'importo di 1 milione di euro, per l'anno 2022.
  2. All'articolo 38-ter, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «, per l'anno 2021» sono soppresse.
  3. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.