Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Tenuto conto delle specifiche e particolari circostanze che caratterizzano le operazioni svolte dalle forze speciali delle Forze armate e della necessità di garantire l'immediatezza e la continuità degli interventi di soccorso, è istituita la qualifica di «soccorritore militare per le forze speciali», in possesso di titolo conseguito all'esito della frequentazione di appositi corsi di formazione, il quale può effettuare manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di gestione pre-ospedaliera del traumatizzato.
8-ter. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e i percorsi di formazione per l'accesso alla qualifica di cui al comma 8-bis, nonché i limiti e le modalità di intervento dei soccorritori militari per le forze speciali.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Tenuto conto delle specifiche e particolari circostanze che caratterizzano le operazioni svolte dalle forze speciali delle Forze armate e della necessità di garantire l'immediatezza e la continuità degli interventi di soccorso, è istituita la qualifica del «soccorritore militare per le forze speciali», in possesso di titolo conseguito all'esito della frequentazione di appositi corsi di formazione, il quale può effettuare manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di gestione pre-ospedaliera del traumatizzato.
8-ter. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e i percorsi di formazione, da attivare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per le finalità formative, per l'accesso alla qualifica di cui al comma 8-bis, nonché i limiti e le modalità di intervento dei soccorritori militari per le forze speciali.