Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 174 è sostituita dalla seguente:
«a) Comando unità mobili e Comando unità specializzate, ciascuno retto da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti»;
b) all'articolo 174-bis, comma 2-ter, le parole: «il Comando carabinieri per la tutela forestale e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità e dei parchi» sono sostituite dalle seguenti: «il Comando carabinieri per la tutela forestale e dei parchi e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità»;
c) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 826 è sostituita dalla seguente:
«a) generali di divisione o di brigata: 1»;
d) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 827 è sostituita dalla seguente:
«a) generali di divisione o di brigata: 1»;
e) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 828 è sostituita dalla seguente:
«a) generali di divisione o di brigata: 1»;
f) la lettera a) del comma 4 dell'articolo 1047 è sostituita dalla seguente:
«a) presidente: non inferiore a generale di divisione».