Al comma 12, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli atti e i provvedimenti relativi al procedimento unico di cui al comma 2, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. In caso di impugnazione si applicano gli articoli 119 e 125 del citato codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.