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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 49.08.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
49.08.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Imposta sul valore aggiunto sui beni alimentari)

  1. Al fine di contenere gli effetti economici della crisi Ucraina, fino al 31 dicembre 2022, l'imposta sul valore aggiunto per i beni di cui alla Tabella A, parte I, parte II, numeri 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 19), 20), parte III da numeri 1) a 93), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica in misura pari all'uno per cento.
  2. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Al fine di contenere gli effetti economici della crisi Ucraina, fino al 31 dicembre 2022, l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni delle acque minerali di cui ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, si applica in misura pari all'uno per cento».
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ai rimanenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145.