Nel capo III del titolo II, dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
Art. 48-bis.
(Ulteriori disposizioni a favore di migranti e rifugiati)
1. Al fine di consentire ai migranti e ai rifugiati presenti in Italia di usufruire di livelli adeguati di assistenza socio-sanitaria ed educativa e di supporto nell'inserimento socio-lavorativo, all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 18 agosto 2015, n. 141, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «di migranti e rifugiati».