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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 48.03.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
48.03.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Ulteriori misure per la gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina)

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

   «7-bis. Nel caso in cui per le attività di custodia di cui ai commi precedenti si rende necessario attribuire la bandiera nazionale, le navi e gli aeromobili come definiti dagli articoli 136 e 743 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, nonché le imbarcazioni e le navi da diporto come definite dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, che per effetto di misure di congelamento adottate ai sensi del presente decreto, non risultano più iscritti presso alcun registro pubblico, anche straniero, possono essere temporaneamente iscritti a nome dell'erario dello Stato, rispettivamente, nelle matricole o nei registri di cui agli articoli 146 e 756 del medesimo regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, o nell'archivio telematico centrale delle unità da diporto di cui all'articolo 15 del predetto decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Ai fini dell'iscrizione dei predetti beni nei rispettivi registri, non è richiesta alcuna documentazione tecnica ed è sufficiente, in luogo del titolo di proprietà, la presentazione del provvedimento che dispone la misura di congelamento e, fino alla restituzione all'avente diritto con conseguente cancellazione dai registri nazionali, i predetti beni sono esenti da qualsiasi tassa, diritto o tariffa connessi a tale iscrizione. Per tutta la durata della misura di congelamento è sospeso il termine di appuramento di cui all'articolo 217 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015. Per la custodia di tali beni ci si avvale, con titolo di priorità, delle strutture portuali e aeroportuali statali, civili e militari, che devono essere messe a disposizione a titolo gratuito. I contratti afferenti il mantenimento dell'operatività e della sicurezza di bordo dei beni di cui al presente comma, ivi compresi quelli relativi alla gestione amministrativa, contabile e previdenziale necessari all'armamento del mezzo, sono sottoposti alla stessa disciplina normativa, anche fiscale, applicata al momento dell'adozione della misura di congelamento. Le decisioni riguardanti l'attività di custodia, manutenzione e gestione dei beni di cui al presente comma, sono adottate dall'agenzia del demanio d'intesa con il Ministero della difesa o con le strutture territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, incluso l'Ente nazionale per l'aviazione civile, in ragione delle competenze istituzionali svolte e in funzione della tipologia dei beni oggetto di congelamento.
   7-ter. Durante la vigenza della misura di congelamento e fino alla restituzione delle risorse economiche congelate all'avente diritto, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti, il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso delle stesse. In caso di cessazione della misura di congelamento, contestualmente alla restituzione delle risorse economiche all'avente diritto, l'Agenzia del demanio o l'amministratore ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti dal titolare del bene per il periodo di durata della predetta misura e fino alla restituzione in capo all'avente diritto.».

  2. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, l'ottavo periodo è sostituito dai seguenti: «La partecipazione alle riunioni del comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Ai partecipanti alle riunioni del comitato spettano gli eventuali rimborsi spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione ai cui oneri si fa fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.».
  3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31-ter, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è incrementata, per l'anno 2022, di 6,1 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

ident. 48.01.48.02.