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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 43.13.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
43.13.

  Al comma 2, sostituire le parole: e trasmesso alla BDAP al 30 aprile 2022 con le seguenti: e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022, ovvero trasmesso entro la stessa data sulla base di dati di preconsuntivo,.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 43:

   a) al comma 2, sostituire le parole: entro sessanta giorni con le seguenti: entro centocinquanta giorni;

   b) al comma 3:

    1) al primo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni;

    2) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Alle riunioni del tavolo sono invitati esperti indicati dall'ANCI con funzioni di supporto all'istruttoria.;

   c) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. I termini di presentazione, o rimodulazione, o riformulazione dei piani finanziari di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché quelli di presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati di un anno per gli enti che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 567 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e fino al 31 dicembre 2022 per gli enti che abbiano presentato le proposte di cui al comma 3 del presente articolo, senza che sia successivamente intervenuta la sottoscrizione dell'accordo. I predetti documenti oggetto di sospensione tengono conto delle misure oggetto dell'accordo. Gli enti in condizione di riequilibrio o di dissesto finanziario che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al comma 2 possono comunque riformulare i documenti di cui al primo periodo entro un anno dalla sottoscrizione dell'accordo. Le attività di controllo delle sezioni regionali della Corte dei conti sugli enti in riequilibrio finanziario pluriennale tengono conto dei piani riformulati a seguito degli accordi di cui al presente comma.;

   d) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Ai comuni capoluogo di provincia che sottoscrivono l'accordo di cui al comma 2 è riconosciuto un contributo non superiore a complessivi 350 milioni di euro per il periodo 2022-2031, da determinarsi e da ripartire in rate non superiori a complessivi 35 milioni di euro, mediante decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 31 ottobre 2022, sulla base del numero di comuni che avranno aderito all'accordo, delle rispettive capacità fiscali standard, nonché dell'onere annuale derivante dagli obblighi di ripiano dei rispettivi disavanzi e dalle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente. Con riferimento a ciascun ente beneficiario, i contributi di cui al presente comma non possono complessivamente eccedere un importo pari al 75 per cento dell'ammontare del disavanzo 2020, ridotto degli eventuali contributi indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.