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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 43.05.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
43.05.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Contributo di solidarietà alimentare)

  1. Al fine di consentire ai comuni maggiormente interessati dall'aumento dei prezzi dei beni alimentari di prima necessità, a causa degli effetti della crisi in Ucraina sull'esportazione di materie prime, l'erogazione di un contributo economico nei confronti delle famiglie appartenenti alle fasce di reddito meno abbienti, il fondo di cui all'articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato per un importo pari 200 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione del rifinanziamento del fondo, di cui al comma 1, in favore dei comuni che da marzo 2022 hanno subito, secondo i monitoraggi dell'Osservatorio Prezzi e Tariffe, un aumento dei listini su beni ortofrutta e alimentari non inferiore al 10 per cento, nonché i criteri di individuazione dei soggetti aventi diritto al contributo, in base alle fasce di reddito.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.