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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 42.9.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/06/2022  [ apri ]
42.9. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di rafforzare la linea progettuale «Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati», prevista nel quadro del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è stanziata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027. Le predette risorse sono prioritariamente destinate allo scorrimento, nei limiti della capienza, della graduatoria delle idee progettuali valutate come idonee nell'ambito della procedura attuativa della citata linea progettuale, ma non finanziate per insufficienza della dotazione finanziaria originariamente prevista. Le modalità di controllo, monitoraggio, assegnazione ed erogazione delle risorse sono stabilite, entro il 30 settembre 2022, con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con le previsioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 59 del 2021. Con il medesimo decreto è approvato un cronoprogramma procedurale che prevede la stipula della convenzione per la concessione delle sovvenzioni entro il 31 dicembre 2022 e, a partire da tale data, il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali nell'ambito temporale di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021.
  5-ter. Il fondo di cui all'articolo 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre, n. 178.
  5-quater. Per gli interventi in conto capitale connessi al PNRR sono complessivamente stanziati a favore delle province autonome di Trento e Bolzano 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Con uno o più decreti del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con le province destinatarie del finanziamento, è individuato il Piano degli interventi e sono adottate le relative schede progettuali degli interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre, n. 178.