Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Fermo restando il divieto di superamento del 100 per cento del costo dell'intervento oggetto di finanziamento, ai comuni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano ricevuto un finanziamento pubblico europeo o nazionale per la realizzazione di progetto finanziabile con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, è consentito il cumulo tra i precedenti finanziamenti e quello di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza, previa decurtazione di quanto già ricevuto.