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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 42.03.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
42.03.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Istituzione di un Fondo per il contrasto dell'emergenza abitativa nei comuni ad alta tensione abitativa finalizzato all'acquisto e manutenzione di immobili inutilizzati)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzato a rafforzare il contrasto all'emergenza abitativa nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE del 13 novembre 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2004, n. 40.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate:

   a) all'acquisto di immobili da parte dei comuni con priorità di acquisto di immobili derivanti dalle dismissioni dei patrimoni degli enti pubblici non economici e di altri enti pubblici, inclusi gli enti previdenziali, ovvero immobili da privati purché già realizzati da almeno cinque anni in disuso, sfitti o abbandonati, liberi da qualunque vincolo, da destinare alla soluzione di situazioni di precarietà abitativa di nuclei in condizioni di povertà in particolare soggetti a sfratti e a nuclei famigliari collocati nelle graduatorie comunali;

   b) a interventi di ristrutturazione e di riqualificazione di alloggi e immobili dei comuni già destinati a edilizia residenziale pubblica inutilizzati per mancanza di manutenzioni.

  1. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di presentazione dei programmi di acquisto o di ristrutturazione di cui al comma 2, da finanziare, nonché i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma deve definire anche la tempistica di attuazione di quanto previsto dal presente articolo, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 55, comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 25 per cento con le seguenti: nella misura del 27 per cento;

   b) all'articolo 58, comma 4, alinea, dopo la parola: 42, aggiungere la seguente: 42-bis, e alla lettera c) sostituire le parole: quanto a 6.508 milioni di euro con le seguenti: quanto a 7.308 milioni di euro.

ident. 42.01.42.02.