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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 42.011.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
42.011.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Incremento Fondo progettazione enti locali)

  All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 51, le parole: «di 320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «di 570 milioni di euro per l'anno 2022, di 600 milioni per l'anno 2023»;

   b) al comma 53-ter, le parole: «e il termine di cui al comma 53 al 15 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «e al 31 agosto 2022 e il termine di cui al comma 53 al 15 aprile 2022 e al 31 agosto 2022».

  Conseguentemente, all'articolo 58, comma 4:

   a) all'alinea sostituire le parole: Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 56 e dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, determinati in 16.702.778.500 euro per l'anno 2022, 5.467,2 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 42-bis, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 56 e dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, determinati in 16.952.778.500 euro per l'anno 2022, 5.717.200.000 euro per l'anno 2023.;

   b) alla lettera f) sostituire le parole: quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 con le seguenti: quanto a 1.250 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 1.000 milioni per l'anno 2024.