Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il fondo di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.