Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di sostenere i comuni con meno di 1.000 abitanti nell'implementazione dei progetti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio culturale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Limitatamente all'anno 2022, il termine di cui al periodo precedente è differito al 15 luglio 2022»;
b) dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Limitatamente all'anno 2022, il termine di cui al periodo precedente è differito al 15 settembre 2022»;
c) al quinto periodo, la parola: «quarto» è sostituita con la seguente: «quinto».
4-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle medesime disposizioni nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.