Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Misure straordinarie in favore di comuni, città metropolitane, unioni di comuni e province)
1. I comuni, le città metropolitane, le unioni di comuni e le province, in via eccezionale e derogatoria per il solo anno 2022, possono destinare i proventi effettivamente incassati di cui all'articolo 208, comma 4, e all'articolo 142, commi 12-bis e 12-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli presso le aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, nei soli limiti delle percentuali di propria spettanza e competenza, a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas.
2. Gli incassi di cui al periodo precedente si riferiscono agli accertamenti di competenza dell'esercizio 2022, con esclusione delle eventuali quote arretrate riferite ad esercizi precedenti.