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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 40.014.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
40.014.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Riduzione Fondo crediti di dubbia esigibilità)

  1. Nel corso degli anni 2022 e 2023 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2022-2024 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato rispettivamente per gli esercizi 2022 e 2023 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari al 50 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

   a) con riferimento all'esercizio 2021 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;

   b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine del 2021 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2020, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

  2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo 1, rispettano entrambe le seguenti condizioni:

   a) l'indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;

   b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

  3. I commi 1 e 2 non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2020 e 2021, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento e il debito commerciale residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  4. Agli oneri recati dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 58, comma 2, del presente decreto.