Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Disposizioni in materia di termini per finanziamenti per messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche e interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)
1. Per l'anno 2022, i termini di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono rimodulati come segue:
a) il termine di cui al terzo periodo è differito al 15 ottobre 2022;
b) il termine di cui al quarto periodo è prorogato al 15 novembre 2022;
c) il termine di cui sesto periodo è prorogato al 15 marzo 2023.