Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso art. 15.1, comma 3, sopprimere la parola: esclusivamente;
b) al comma 1, capoverso art. 15.1, comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, anche parzialmente, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.