stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 39.8.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
39.8.
(inammissibile ad eccezione dei commi 1-bis e 1-octies)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in ultimo prorogati dall'articolo 7, comma 3-ter, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  1-ter. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole da: «si applicano» a: «sezione II» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III, salvo quanto disposto dagli articoli 6, per la parte applicabile alla commercializzazione sul mercato internazionale, 7, comma 7, e 17»;

   b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

  1-quater. Al fine di fronteggiare i costi dovuti all'aumento dell'energia termica ed elettrica, all'articolo 100, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021 e 2022». Agli oneri aggiuntivi derivanti dal presente comma, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  1-quinquies. All'articolo 1, comma 28, lettera e), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)» sono aggiunte le seguenti: «nonché dalle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD), limitatamente agli immobili destinati o parti di immobili destinati a spogliatoio».
  1-sexies. All'articolo 10-ter del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «associazioni sportive dilettantistiche» sono aggiunte le seguenti: «e le società sportive dilettantistiche»;

   b) dopo le parole: «concessioni a tali associazioni» sono aggiunte le seguenti: «e società»;

   c) dopo le parole «riequilibrio economico-finanziario delle associazioni» sono aggiunte le parole «e società».

  1-septies. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, già prorogate dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dal 1° luglio 2022 al 30 settembre 2022. A tal fine è autorizzata la spesa per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro per il secondo trimestre 2022 e pari a 20 milioni di euro per il terzo trimestre 2022, che costituisce tetto di spesa.
  1-octies. La dotazione del comparto di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non impegnata alla data del 31 dicembre 2021, è utilizzata anche per le finalità del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, incrementato per l'anno 2022 di 67 milioni di euro. I contributi in conto interessi del Fondo relativi ad interventi di impiantistica sportiva sono concessi previo parere tecnico del CONI sul progetto.
  1-nonies. Per i soggetti beneficiari del fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del fondo di garanzia di cui all'articolo 184, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'agevolazione connessa alla garanzia è concessa al soggetto beneficiario sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, è disposta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, mantenendo l'efficacia della garanzia.