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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 39.6.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
39.6.
(inammissibile ad eccezione del comma 1-bis)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in ultimo prorogati dall'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  1-ter. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole da: «si applicano» a: «sezione II» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III, salvo quanto disposto dagli articoli 6, per la parte applicabile alla commercializzazione sul mercato internazionale, 7, comma 7, e 17»;

   b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

  1-quater. Al fine di fronteggiare i costi dovuti all'aumento dell'energia termica ed elettrica, all'articolo 100, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021 e 2022». Agli oneri aggiuntivi derivanti dal presente comma, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  1-quinquies. All'articolo 1, comma 28, lettera e), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)» sono aggiunte le seguenti: «nonché dalle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD), limitatamente agli immobili destinati o parti di immobili destinati a spogliatoio.».
  1-sexies. All'articolo 10-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «associazioni sportive dilettantistiche» sono aggiunte le seguenti: «e le società sportive dilettantistiche»;

   b) dopo le parole: «concessioni a tali associazioni» sono aggiunte le seguenti: «e società»;

   c) dopo le parole: «riequilibrio economico-finanziaria delle associazioni» sono aggiunte le seguenti: «e società».

  1-septies. All'articolo 12-bis, comma 3, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 1216, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:

    «7) alla creazione di divisioni femminili all'interno delle leghe professionistiche».

  1-octies. Il comma 1 dell'articolo 12-quater del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è sostituito dal seguente:

  «1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:

   “5-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge 23 marzo 1981, n. 91 e dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applicano le disposizioni del presente articolo ad eccezione di quanto segue. Ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, le disposizioni dello stesso trovano applicazione esclusivamente nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe abbiano conseguito la qualificazione professionistica, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo del contribuente sia superiore all'importo di euro 500.000. In tali circostanze i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. A tali rapporti non si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 3-bis, quarto periodo, e 5-bis del presente articolo”;

   b) il comma 5-quinquies è sostituito dal seguente:

   “5-quinquies. Ai rapporti di lavoro sportivo cui risulta applicabile il regime di cui al presente articolo, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sport, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo delegata per lo sport e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.”».

  1-nonies. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, già prorogate dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dal 1° luglio 2022 al 30 settembre 2022. A tal fine è autorizzata la spesa per un importo complessivo pari a 40 milioni di euro per il 2022, che costituisce tetto di spesa.

ident. 39.3.39.4.39.5.39.7.39.9.