Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «si applicano» a: «sezione II» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III, salvo quanto disposto dagli articoli 6, per la parte applicabile alla commercializzazione sul mercato internazionale, 7, comma 7, e 17»;
b) i commi 3 e 4 sono abrogati.