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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 39.03.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
39.03.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Lavoro agile per i lavoratori fragili)

  1. Fino al 31 dicembre 2022, sono prorogate le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ivi inclusi i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministero della salute 4 febbraio 2022 ed i lavoratori giudicati inidonei dal medico competente, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati di cui al comma 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti di patologia oncologica e svolgimento di terapie salvavita, viene attestata dal medico di medicina generale o dal medico specialista dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale che ha in cura il lavoratore. Per i lavoratori in condizione di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il verbale di riconoscimento di tale condizione costituisce titolo sufficiente a fruire della presente disposizione di tutela.
  2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.