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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 36.02.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/06/2022  [ apri ]
36.02. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Norma interpretativa in favore di imprese che effettuano servizi di trasporto di persone per finalità turistiche)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, numero 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, numeri 1-ter) della Parte II-bis e 127-novies) della Parte III si interpretano nel senso che esse si applicano anche laddove le prestazioni ivi richiamate siano effettuate per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia di soggetto che le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'interpretazione di cui al periodo precedente non si riferisce alle mere prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto.