Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Proroga di termini in materia di tutela delle persone vulnerabili e sostegno al trasporto pubblico non di linea)
1. All'articolo 200-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2023».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.