Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19)
1. In considerazione dell'avvenuta cessazione dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e da ultimo prorogato con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, fino al 31 marzo 2022, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono agli obblighi di tutela delle condizioni di lavoro contro il rischio di contagio da COVID-19, ai sensi di quanto previsto dalle misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.