Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Lavoratori di aree di crisi industriale complessa)
1. All'articolo 1, comma 251-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.