Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, individuati dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, corrispondono l'indennità una tantum di cui al comma 1, con la mensilità di ottobre 2022.