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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 32.44.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
32.44.

  Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

  18-bis. L'indennità di cui al comma 18 è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di 50 milioni di euro, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono presentate, tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili 6 aprile 2020 alla società Sport e Salute S.p.a., la quale esamina tali domande in ordine cronologico. L'indennità di cui al presente comma è erogata, in via automatica e senza necessità di nuova domanda, dalla società Sport e Salute S.p.a. in favore dei beneficiari delle indennità ai collaboratori sportivi di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 17, comma 1, e 17-bis, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, all'articolo 10, commi da 10 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e all'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021. L'Inps e l'Agenzia delle entrate forniscono tempestivamente ogni elemento di riscontro eventualmente richiesto dalla società Sport e Salute S.p.a., anche per garantire il rispetto delle incompatibilità stabilite al presente comma tra l'indennità di cui al medesimo presente comma e altri emolumenti. Per le finalità di cui al primo periodo, le risorse trasferite a Sport e Salute S.p.a. sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2022.
  18-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 18-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.