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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 32.03.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
32.03.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Disposizioni per il sostegno alle esigenze di liquidità delle famiglie a basso reddito con persone anziane)

  1. Per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, sostenere le esigenze di liquidità delle famiglie a basso reddito con persone anziane, agevolandone l'accesso al credito e il mantenimento del diritto all'abitazione principale, nonché per contrastare le difficoltà di pagamento dei servizi alla persona e all'assistenza semiresidenziale e residenziale, all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

   «c-ter) nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c) una quota pari a 5 milioni di euro è riservata per concedere garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, adibite ad abitazione principale e site sul territorio nazionale. La garanzia sulle operazioni di prestito vitalizio ipotecario è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e comunque per ciascuna operazione nella misura massima di copertura del minor valore tra il 70 per cento dell'importo finanziato al momento dell'erogazione e il 70 per cento della quota capitale al momento dell'escussione della garanzia. La suddetta garanzia può essere concessa a condizione che i richiedenti abbiano un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro e che il finanziamento inizialmente erogato non superi l'importo di 250.000 euro. La suddetta garanzia può essere escussa solo dopo il completamento dell'escussione della garanzia immobiliare tramite la vendita dell'immobile, nei soli casi in cui il credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita, limitatamente al credito residuo in linea capitale e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo di cui al primo periodo, il quale può surrogarsi nei diritti del creditore che ha attivato la garanzia. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Agli oneri derivanti dagli interventi di garanzia della sezione speciale, pari a 2 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. La dotazione della sezione può essere alimentata da versamenti di enti e organismi pubblici e privati. Alla gestione degli interventi di garanzia provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

   a) i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;

   b) la misura degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;

   c) le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);

   d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c).».