Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente: Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e la cui retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, è riconosciuta, per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 e a prescindere dalla competenza degli emolumenti, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro.