Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'indennità una tantum di cui al comma 1 spetta altresì ai lavoratori del settore industriale che hanno patito periodi di malattia per cui l'applicazione dell'indennità di malattia Inps avrebbe comportato l'applicazione della riduzione contributiva di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.