Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Benefici fiscali e sostegno agli investimenti nelle zone economiche speciali)
1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le nuove imprese e quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o d'investimenti di natura incrementale nella ZES hanno facoltà di cedere il credito d'imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.».