stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.066.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
30.066.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Istituzione banca dati informatica sull'andamento dei prezzi dei beni e dei servizi di largo consumo)

  1. Al fine di garantire un'adeguata tutela dei consumatori e lo svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le imprese, anche attraverso una più efficace azione di analisi da parte del Garante per la sorveglianza dei prezzi, è istituita presso il Ministero dello sviluppo economico una banca dati informatica sull'andamento dei prezzi dei beni e dei servizi di largo consumo, anche come strumento di supporto al rafforzamento delle attribuzioni del Garante stesso operato ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, attraverso la quale sono rese fruibili analisi e letture integrate dei vari mercati e sono sviluppati strumenti di monitoraggio, predittivi e analitici propedeutici alle azioni e agli interventi del Garante. Un'apposita sezione della banca dati è riservata alle sanzioni irrogate dal Garante ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato decreto-legge n. 21 del 2022 e ai soggetti destinatari delle stesse.
  2. Per la gestione della banca dati di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico si avvale del Garante per la sorveglianza dei prezzi il quale esercita le sue funzioni attraverso l'unità di missione istituita ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini e le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, con particolare riferimento alle modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati e alla vigilanza sul corretto utilizzo delle stesse.
  4. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2022 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.