Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Semplificazioni in materia di collaudo statico)
1. Al fine di favorire la realizzazione d'infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 8-ter, è aggiunto il seguente:
«8-quater. Per gli interventi d'installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.».