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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.018.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
30.018.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Semplificazioni in materia di telecomunicazioni)

  1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 44 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in specie», è inserita la seguente: «anche» e dopo le parole: «destinati ad ospitare», è inserita la seguente: «successivamente»;

    2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del presente decreto, è applicabile anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili, detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica.»;

    3) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla installazione d'infrastrutture per comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica.»;

    4) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36», sono inserite le seguenti: «ove previsto,»;

   b) all'articolo 47, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).»;

   c) all'articolo 51, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dei beni immobili», sono inserite le seguenti: «o di diritti reali sugli stessi» e le parole: «può esperirsi», sono sostituite dalle seguenti: «l'operatore può esperire»;

   d) all'articolo 55, comma 4, dopo le parole: «emana il decreto d'imposizione della servitù», sono inserite le seguenti: «entro quindici giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica».

  2. Le opere di cui agli articoli 45, 46 e 47 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'ente locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.
  3. Al fine di favorire la realizzazione d'infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 8-ter, è aggiunto il seguente:

   «8-quater. Per gli interventi d'installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.».

  4. Al fine di favorire la realizzazione d'infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, sulle zone gravate da usi civici, il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applica nei casi d'installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e in ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione.
  5. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, dopo le parole: «I comuni possono adottare un regolamento», sono inserite le seguenti: «nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche».