Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio della pesca)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le disposizioni dell'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono prorogate, limitatamente alle imprese esercenti la pesca, agli acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre solare dell'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 23 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.