Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Ai fini di cui al comma 1, il contributo per l'acquisto del gasolio impiegato dalle imprese della pesca professionale, nell'esercizio della loro attività, già previsto dal comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è esteso anche al secondo trimestre del 2022. Tale contributo è esteso alle cooperative di servizi alla pesca che gestiscono impianti di distribuzione di prodotti petroliferi alle imprese di pesca.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 10 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto.