Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: Il credito d'imposta di cui al periodo precedente è riconosciuto, per le medesime finalità e nella stessa misura ivi prevista, anche alle imprese esercenti servizi di trasporto passeggeri con autobus di classe ambientale Euro 5 e 6;
b) sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione di 550 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 496.945.000 euro da destinare al sostegno del comparto dell'autotrasporto di merci e 53.055.000 euro da destinare al sostegno del comparto dell'autotrasporto di passeggeri con autobus.;
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
4-bis. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede quanto a euro 496.945.000 ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto e quanto a euro 53.055.000 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.