Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga della riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante)
1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ovunque ricorra, la parola: «8 luglio» è sostituita dalla seguente: «8 settembre»;
b) al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: «478,40» con la seguente: «239,20».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 miliardi di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 58 del presente decreto.
Conseguentemente:
a) all'articolo 55, comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 25 per cento, con le seguenti: nella misura del 38 per cento;
b) all'articolo 58, comma 4, apportare le seguenti modifiche:
1) all'alinea, dopo il numero: «3» è inserito il seguente: «3-bis»;
2) alla lettera c), sostituire le parole: «6.508 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «11.508 milioni di euro per l'anno 2022».