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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.021.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
3.021.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo per il sostegno al settore della navigazione marittima)

  1. Al fine di compensare parzialmente le imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo dagli effetti economici negativi, diretti ed indiretti, causati dalla guerra russo-ucraina e dai maggiori oneri derivanti dalla interruzione delle attività commerciali con le aree interessate anche indirettamente dal conflitto bellico, dai relativi aumenti eccezionali dei costi delle assicurazioni e al fine di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti dal settore del trasporto via mare a causa dell'eccezionale aumento dei prezzi dei carburanti navali, è riconosciuto un sostegno economico, nella misura massima di 400 mila euro per l'anno 2022, per ogni impresa di navigazione.
  2. Per l'attuazione della misura di cui al comma 1 è istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno delle imprese del settore, di cui al comma 1, che ne facciano richiesta.
  3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti l'ambito di applicazione della misura, i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ident. 3.020.