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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 28.5.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
28.5.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di rafforzare l'attività di valutazione dei progetti di ricerca, all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

   «b) definisce gli elenchi dei componenti dei comitati di valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 20, ai fini della designazione degli stessi da parte della struttura tecnica del Ministero dell'università e della ricerca di cui all'articolo 21-bis;»;

   b) al comma 2, lettera c), sono premesse le parole: «qualora previsto dai rispettivi bandi».

  2-ter. Dopo l'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis.
(Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca)

   1. Al fine di promuovere il coordinamento delle attività di ricerca di università, enti pubblici di ricerca e istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonché agli obiettivi di politica economica funzionali alla produttività e alla competitività del Paese, è istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale.
   2. La struttura di cui al comma 1, in aggiunta alle funzioni di coordinamento di cui al comma 1, in particolare:

   a) valuta l'impatto dell'attività di ricerca, tenendo conto dei risultati dell'attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), al fine di incrementare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza del finanziamento pubblico nel settore, nonché per attrarre finanziamenti provenienti dal settore privato;

   b) nomina i componenti dei comitati di valutazione nell'ambito degli elenchi di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 21;

   c) supporta il comitato di cui all'articolo 21, assicurando l'avvalimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 21.

   3. La struttura tecnica di missione, in aggiunta alla dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca, è costituita da un numero complessivo di quaranta unità di personale, delle quali una con qualifica dirigenziale di livello generale, tre con qualifica dirigenziale di livello non generale e trentasei unità appartenenti alla terza area funzionale – posizione economica F1. Conseguentemente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, nell'anno 2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di personale di cui al presente comma tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie di procedure concorsuali relative a tali qualifiche presso il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari a euro 100.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno 2022, una spesa pari a euro 541.000 per il funzionamento della struttura tecnica di missione. Per l'assunzione delle unità di personale ivi previste, è altresì autorizzata una spesa pari a euro 926.346 per l'anno 2022 e a euro 2.305.490 a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 6 dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati l'articolazione degli uffici e i compiti della struttura tecnica di missione. Rimangono in ogni caso ferme le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164 e n. 165.».