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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 27.8.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/06/2022  [ apri ]
27.8. (nuova formulazione)
approvato

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 27.
(Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori)

  1. Per fronteggiare, nell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i concessionari di cui all'articolo 142, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e quelli di cui all'articolo 164, comma 5, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono procedere all'aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del presente decreto e in relazione al quale risultino già espletate le relative procedure di affidamento, ovvero sia previsto il relativo avvio entro il 31 dicembre 2023 utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato.
  2. Il quadro economico o il computo metrico del progetto, come rideterminato ai sensi del comma 1, è sottoposto all'approvazione del concedente ed è considerato nell'ambito del rapporto concessorio, in conformità, ove applicabili, alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione e di vigilanza del settore. In ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto, né rilevano ai finì della durata della concessione.