Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici)
1. L'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si applica anche alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati tra il 1° gennaio 2022 e il 26 gennaio 2022, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia avvenuto nel medesimo periodo di cui sopra. Si applica, altresì, alle offerte pervenute nel medesimo arco temporale di cui al periodo precedente.