Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Rinegoziazione)
1. Per i contratti di appalto privati sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2020 gli eventi imprevedibili legati all'eccezionale aumento dei prezzi e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture costituiscono motivo per la rinegoziazione tra le parti di termini, scadenze e oneri economici. La rinegoziazione è ammessa di diritto anche in deroga a eventuali clausole contrattuali difformi.