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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 24.06.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
24.06.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Dismissione, risanamento e riconversione delle centrali a carbone di Brindisi e Civitavecchia)

  1. A valere sulle risorse del fondo IPCEI di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 24 del presente decreto, in considerazione dell'approssimarsi della data di definitiva dismissione dell'uso del carbone nella produzione nazionale di energia elettrica, è accantonata una somma pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, paritariamente ripartita, destinata ad avviare il processo di risanamento e di riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è convocato, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione Puglia, il Comitato di coordinamento di cui all'Accordo di programma del 4 gennaio 2018 per il rilancio delle attività imprenditoriali, la salvaguardia dei livelli occupazionali e il sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale nel territorio del comune di Brindisi, con la partecipazione delle istituzioni locali, delle parti sociali e degli operatori economici, finalizzato all'adozione di un protocollo integrativo all'Accordo di programma del 4 gennaio 2018 volto ad adottare ulteriori specifiche misure finalizzate alla transizione ecologica, alla dismissione, al risanamento e alla riconversione della centrale a carbone di Cerano, ivi comprese quelle volte alla realizzazione di siti di produzione di impianti energetici da fonti rinnovabili, di siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse, di siti destinati a nuove attività di logistica e di produzione industriale, individuando altresì interventi per il mantenimento e la crescita dei livelli occupazionali mediante misure per l'attrazione di nuovi investimenti e percorsi di formazione e riqualificazione del personale da reclutare o impiegato, direttamente e nell'indotto.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è definito un Accordo di programma volto a definire specifiche misure finalizzate alla dismissione, al risanamento e alla riconversione della centrale a carbone di Civitavecchia, ivi comprese quelle volte alla creazione di un Innovation Hub sull'energia e alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno verde, anche connesse alla ambientalizzazione del porto, individuando altresì le misure per il mantenimento dei livelli occupazionali mediante i percorsi riqualificazione del personale impiegato, direttamente e nell'indotto. L'Accordo è siglato tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della transizione ecologica, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la regione Lazio, con la partecipazione delle istituzioni locali, delle parti sociali e degli operatori economici.
  4. Per le finalità del presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può promuovere la conclusione di uno specifico contratto di sviluppo per ciascuna delle due aree interessate, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2015, n. 23, sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero della transizione ecologica, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e, per l'area di Brindisi, dal Ministro per il sud e la coesione territoriale, nonché dall'Agenzia nazionale per l'attuazione degli investimenti e sviluppo d'impresa Spa e dalle regioni e dai comuni interessati.
  5. Il Ministero della transizione ecologica e il Ministero dello sviluppo economico provvedono alla valutazione dei criteri di applicabilità ai progetti di riconversione di cui al presente articolo alle misure di finanziamento pubblico dei progetti di comune interesse europeo di cui alla comunicazione della Commissione 2014/C 188/02 (IPCEI), nonché alla valutazione per l'accesso di detti progetti alle misure e alle risorse previste dal regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just transition fund).