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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 23.1.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/06/2022  [ apri ]
23.1. (nuova formulazione)
approvato

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 dopo le parole: funzionamento delle sale cinematografiche aggiungere le seguenti: , se esercite da grandi imprese, o del 60 per cento dei medesimi costi, se esercite da piccole o medie imprese.

   b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per gli anni 2022 e 2023, alle piccole e medie imprese, il credito di imposta di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 220, è riconosciuto in misura non superiore al 60 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.
  1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessa di avere efficacia la riduzione del termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), lettera i), del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo 14 luglio 2017.
  1-quater. Al fine di sostenere la ripresa delle sale cinematografiche, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per la realizzazione di campagne promozionali e iniziative volte a incentivare la fruizione in sala delle opere audiovisive, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  1-quinquies. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 91, le parole: «fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta».
  1-sexies. La disposizione di cui al comma 1-quinquies si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziate e previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere in fine le seguenti parole: «e del settore audiovisivo».